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Sez. 3, Sentenza n. 7975 del 25/08/1997 (Rv. 507092 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno biologico - Nozione - Oggetto - Lesione del bene della salute e non della vita - Nel caso di morte del danneggiato - Configurabilità - Limiti - Trasmissibilità agli eredi - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507092-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di responsabilità civile, premesso che la domanda di risarcimento "di tutti i danni, nessuno escluso" proposta, dalla vittima di lesioni personali, nei confronti del responsabile, comprende anche quella del danno biologico, costituisce danno biologico risarcibile (inteso come conseguenza rispetto al danno evento della lesione) la perdita, per il danneggiato, di utilità dell'esistenza, determinata dalla lesione del bene della salute, mentre non costituisce danno biologico la lesione diretta del bene della vita (indipendentemente da quell'intervallo di tempo che, pur sempre, anche se minino e se comporta sofferenza per l'individuo, intercorre fra la causa della morte e la morte stessa), cosicché, perché sia ipotizzabile un danno biologico, risarcibile agli eredi iure hereditatis (configurando esso pur sempre una perdita del patrimonio del defunto relativamente alle utilità economiche che gli spettavano a compensazione delle minorazioni subite), occorre che tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficiente perché si concretizzi quella perdita di utilità fonte dell'obbligazione risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)