Sez. 6, Sentenza n. 25771 del 29/05/2019 Cc. (dep. 11/06/2019) Rv. 276072 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Divieto di partecipazione a pubbliche riunioni e di uscite notturne - Presupposti applicativi.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
In tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale, l'applicazione delle prescrizioni del divieto di uscita in orario notturno e di partecipazione a pubbliche riunioni non può discendere automaticamente dall'applicazione della misura, ma richiede la specifica valutazione in ordine alla loro necessità in relazione alle esigenze di controllo del preposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice può disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni a condizione che giustifichi la prescrizione in ragione della pericolosità sociale del destinatario rapportata alle esigenze di tutela sociale e di sorveglianza del proposto e che definisca esattamente i contenuti della restrizione, precisando a quali pubbliche riunioni essa trovi applicazione; analogamente, la sottoposizione all'obbligo di permanenza nell'abitazione in orario notturno, richiede la motivata necessità di disporre tale prescrizione in considerazione della peculiare tipologia di condotte criminose rispetto alle quali vi sia un rischio di reiterazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 14, Prot. 4 Conv. Dir. Uomo art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)