Sez. 1, Sentenza n. 28261 del 08/05/2018 Ud. (dep. 19/06/2018) Rv. 273295 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Divieto di partecipare a pubbliche riunioni - Nozione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE
Il divieto imposto al sorvegliato speciale di partecipare a "pubbliche riunioni" deve essere inteso nel senso di non prendere parte a qualsiasi riunione di più persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico, al quale abbia facoltà di accesso un numero indeterminato di persone, indipendentemente dal motivo della riunione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva partecipato ad una seduta del consiglio comunale, ad esito del cui scioglimento per mancanza del numero legale aveva preso la parola per criticare il comportamento degli assenti).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 9 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)