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Sez. 1, Sentenza n. 31322 del 09/04/2018 Ud. (dep. 10/07/2018) Rv. 273499 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Inosservanza della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni - Reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273499-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In tema di sorveglianza speciale, non integra il reato di cui all'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'inosservanza della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni, difettando la fattispecie di tassatività a motivo dell'indeterminatezza della nozione di pubblica riunione. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sussistere la penale responsabilità dell'imputato per il predetto reato, in quanto recatosi allo stadio per assistere ad una partita di calcio nonostante il divieto di partecipare a pubbliche riunioni contenuto nel decreto applicativo della misura).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)