Sez. 1, Sentenza n. 1604 del 03/10/1983 Cc. (dep. 15/11/1983) Rv. 161207 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FINALITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - FINALITÀ.*
In tema di ordini o di mandati di cattura, l'Obbligo della motivazione è adempiuto, quando il giudice, con enunciazione sia pure sommaria e compatibile con il segreto istruttorio, abbia indicato, gli elementi di accusa acquisiti, al fine di porre, da un lato, il soggetto nei cui confronti viene disposta la privazione della libertà personale, di conoscere le ragioni che hanno causato la misura restrittiva e di predisporre, per conseguenza, i mezzi necessari di difesa, e dall'altro, rendere possibile in caso di impugnazione, il controllo del procedimento di valutazione degli elementi indizianti effettuati dall'organo decidente. (V mass n 158144; (V mass n 156377; (V mass n 156196; (V mass n 151668; (V mass n 148048; (V mass n 142904)*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)