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Sez. 1, Sentenza n. 30216 del 25/06/2003 Cc. (dep. 17/07/2003) Rv. 225504 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO | Disastro colposo - Nozione - Pericolo concreto per l'incolumità collettiva - Sussistenza - Necessità - Danno alle persone - Sussistenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225504-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - DELITTI COLPOSI - DI DANNO O DI PERICOLO

Per la sussistenza del delitto di disastro colposo previsto dagli artt. 434 e 449 cod. pen. è necessario che il crollo della costruzione abbia assunto la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l'incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, dal momento che il pericolo da esso cagionato deve essere caratterizzato dalla potenzialità di diffondersi ampiamente nello spazio circostante la zona interessata dall'evento, sicché il solo elemento oggettivo del crollo, diversamente da quanto previsto per la contravvenzione di cui all'art. 677 stesso codice, non è sufficiente per la configurabilità del delitto in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 434 CORTE COST., Cod. Pen. art. 449 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)