Sez. 3, Sentenza n. 4600 del 16/07/1986 (Rv. 447327 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - MUTAMENTO D'USO DELL'IMMOBILE EFFETTUATO UNILATERALMENTE DAL CONDUTTORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ART. 80 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - MUTAMENTO D'USO DELL'IMMOBILE EFFETTUATO UNILATERALMENTE DAL CONDUTTORE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CONDIZIONI - ART. 80 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
In tema di mutamento d'uso dell'immobile locato effettuata unilateralmente dal conduttore, l'art. 80 della legge n. 392 del 1978 - per il quale, se il conduttore adibisce l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, il locatore può richiedere la risoluzione del contratto entro un certo termine, applicandosi altrimenti al contratto la disciplina giuridica corrispondente allo uso effettivo - trova applicazione soltanto qualora il mutamento di destinazione comporta il passaggio del contratto da una ad altra delle differenti discipline dettate dalla legge n. 392 del 1978 per le diverse categorie di locazioni da essa considerate e dal codice civile per le locazioni residuali. Restano, invece, fuori dalla previsione del richiamato art. 80 quei cambiamenti d'uso che si verificano nell'ambito del medesimo tipo locatizio e la cui Rilevanza, ai fini della risoluzione del contratto, va esaminata in base ai criteri generali in tema di inadempimento contrattuale. (V 1598/84, mass n 433673).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)