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Sez. 2, Sentenza n. 3028 del 06/11/1981 Ud. (dep. 20/03/1982) Rv. 152854 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PROCEDIMENTO - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER FATTI DIVERSI ED ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE - LEGITTIMITÀ - LIMITI: INAPPLICABILITÀ DI MISURE COERCITIVE ALL'ESTRADATO, CONSIDERATO NON PRESENTE.*
Stato
decisa il 1981-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152854-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - CONVENZIONI INTERNAZIONALI - PROCEDIMENTO - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE PER FATTI DIVERSI ED ANTERIORI ALL'ESTRADIZIONE - LEGITTIMITÀ - LIMITI: INAPPLICABILITÀ DI MISURE COERCITIVE ALL'ESTRADATO, CONSIDERATO NON PRESENTE.*

Il principio di specialità dell'estradizione va inteso nel senso che si possa esercitare l'Azione penale per fatti diversi ed anteriori all'estradizione, senza però disporre della persona fisica dello estradato. Consegue pertanto l'inapplicabilità, per fatti diversi ed anteriori, di misure coercitive all'estradato, che deve essere considerato non presente nel territorio dello stato italiano a fini diversi da quelli, per i quali è stata concessa l'estradizione medesima. (Conf mass n 149049, ed ivi citate; (contra mass n 147482, ed ivi citate.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)