diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 26446 del 29/05/2002 Ud. (dep. 11/07/2002) Rv. 222581 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE | Trattamento medico-chirurgico - Consenso del paziente - Rifiuto consapevole del trattamento - Morte sopravvenuta dopo il trattamento - Configurabilità del reato di cui all'art. 584 c.p. - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222581-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

In tema di attività medico-chirurgica (in mancanza di attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 2001 n. 145, con la quale è stata ratificata la Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina), deve ritenersi che il medico sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l'espresso, libero e consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente, ancorché l'omissione dell'intervento possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell'infermo e, persino, la sua morte. In tale ultima ipotesi, qualora il medico effettui ugualmente il trattamento rifiutato, potrà profilarsi a suo carico il reato di violenza privata ma non - nel caso in cui il trattamento comporti lesioni chirurgiche ed il paziente muoia - il diverso e più grave reato di omicidio preterintenzionale, non potendosi ritenere che le lesioni chirurgiche, strumentali all'intervento terapeutico, possano rientrare nella previsione di cui all'art. 582 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Legge 28/03/2001 num. 145 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)