Sez. 2, Sentenza n. 4822 del 30/05/1987 (Rv. 453458 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA DI PRONUNCIA SULL'AN - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA DI PRONUNCIA SULL'AN - NOVITÀ DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE.*
Nel procedimento promosso per conseguire la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, da liquidarsi nello stesso giudizio, la richiesta, in grado di appello, di una pronuncia limitata all'"an debeatur", con rinvio in separata Sede della liquidazione del "quantum", configura un mera riduzione della pretesa originaria e, pertanto, non incorrendo nel divieto di domande nuove fissato nell'art 345 cod. proc. civ., è idonea a circoscrivere nel senso indicato il giudizio di gravame, ove la controparte vi consenta espressamente o anche tacitamente, non facendovi tempestiva opposizione. (Conf 3017/83, mass n 427937; (Conf 3861/82, mass n 421825; (Conf 4986/79, mass n 401641).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)