Sez. L, Sentenza n. 4118 del 04/05/1996 (Rv. 497373 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Riduzione della capacità lavorativa - Elevazione al settantaquattro per cento ex art. 9 D.Lgs. n. 509 del 1988 - Decorrenza - Perfezionamento dei presupposti del diritto, validi nella previgente disciplina, in epoca anteriore - Validità - Mancato accertamento amministrativo dello stato di invalidità in tale epoca - Irrilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 23 novembre 1988 n.509, nel testo risultante a seguito della sentenza n.209 del 31 maggio 1995 della Corte Costituzionale, la disposizione in virtù della quale la riduzione della capacità lavorativa necessaria ai fini dell'attribuzione dell'assegno di invalidità, già fissata nella misura superiore ai due terzi dall'art. 13, primo comma, della legge n.118 del 1971, è elevata al settantaquattro per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992) non osta al riconoscimento dell'assegno in favore del soggetto per il quale venga verificato il perfezionamento dei presupposti del diritto fissati dalla previgente disciplina (con la riduzione della capacità lavorativa in misura superiore a due terzi ma inferiore alla nuova soglia di invalidità) in epoca antecedente alla suddetta data, anche in assenza dell'avvenuto accertamento dello stato di invalidità in sede amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)