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Sez. L, Sentenza n. 8013 del 12/06/2000 (Rv. 537524 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Azione del lavoratore nei confronti del committente per l'accertamento del rapporto di lavoro - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'interposto - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537524-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'art. 1 legge n. 1369 del 1960, nel porre il relativo divieto, configura una situazione giuridica complessa e unitaria di cui sono parti il committente (datore di lavoro effettivo), il soggetto interposto (datore di lavoro apparente) e il prestatore di lavoro; di tale situazione giuridica i suddetti soggetti sono da considerarsi parti necessarie, atteso che non è possibile richiedere l'accertamento del rapporto che si asserisce effettivo se non previo accertamento della illegittimità (e quindi della mera apparenza) dell'altro rapporto e che pertanto il soggetto interposto non può mai considerarsi "indifferente" all'esito della lite proposta dal lavoratore nei confronti del committente, tenuto conto della sua posizione di formale titolare del rapporto di lavoro e perciò di responsabile dei relativi adempimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)