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Sez. L, Sentenza n. 1733 del 16/02/2000 (Rv. 533939 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Domanda di condanna dell'effettivo datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e contributi previdenziali - Litisconsorzio necessario dell'appaltatore - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533939-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Nel caso di domanda di un lavoratore avente ad oggetto differenze retributive e obblighi contributivi connessi ad un'interposizione fittizia nelle prestazioni di lavoro ex art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - domanda rivolta contro l'effettivo datore di lavoro -, il contraddittorio non deve essere esteso anche all'appaltatore o soggetto interposto. In tale ipotesi, infatti, le prestazioni previdenziali e retributive gravano solo sull'appaltante e non sull'appaltatore, poiché per legge (ultimo comma dell'art. 1 della legge citata) ed a seguito della nullità, per illiceità dell'oggetto e della causa, del contratto fra committente ed appaltatore i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato le prestazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)