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Sez. L, Sentenza n. 6277 del 21/06/1999 (Rv. 527771 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Intermediazione e interposizione nei rapporti di lavoro (appalto di manodopera) - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore - Sussistenza - Partecipazione dello stesso al giudizio di primo grado - Inscindibilità di cause nei gradi di impugnazione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527771-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Qualora il lavoratore abbia dedotto in giudizio la violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, a norma dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960, facendo e fatta valere la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, e nel corso del giudizio di primo grado sia stato esteso il contraddittorio all'appaltatore (soggetto interposto), nei giudizi di impugnazione è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, stante la configurabilità di un litisconsorzio necessario e, comunque, di un litisconsorzio necessario processuale per comunanza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non rilevante - in quanto avente il valore di un "obiter dictum" - l'incidentale affermazione da parte del giudice di primo grado della sua adesione alla tesi della non configurabilità, nelle circostanze, di un litisconsorzio necessario, e ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per la mancata prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta relativa alla esecuzione della ordinata integrazione del contraddittorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)