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Sez. 3, Sentenza n. 21777 del 27/03/2007 Ud. (dep. 05/06/2007) Rv. 236709 - 01

ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Sanse umide ed acque di vegetazione derivanti dai frantoi oleari - Disciplina dettata dalla L. n. 574 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236709-01

ACQUE

L'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari (nella specie: acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento od abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento integrano, anche dopo l'entrata in vigore del T.U. Ambientale (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale), il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 152.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1996 num. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 38, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 112, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 com. 14, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 2, DM Agricoltura e Foreste 06/07/2005

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)