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Sez. 1, Sentenza n. 1934 del 22/04/1989 (Rv. 462571 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DEDUZIONE CON L'ATTO DI APPELLO DELLA SOLA NULLITÀ E NON ANCHE DELLE QUESTIONI DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462571-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITÀ DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - DEDUZIONE CON L'ATTO DI APPELLO DELLA SOLA NULLITÀ E NON ANCHE DELLE QUESTIONI DI MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*

Perché il giudice d'appello, rilevata una nullità del giudizio di primo grado fuori dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., possa decidere la causa nel merito, è necessario che le questioni di merito siano state debitamente e ritualmente dedotte, con la conseguenza che l'appello fondato esclusivamente sul motivo di nullità della citazione, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, è inammissibile, oltreché per difetto d'interesse, per non rispondenza al modello legale o tipo di impugnazione. (Conf 6799/87, mass n 455001; (Conf 4012/80, mass n 407922).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)