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Sez. 3, Sentenza n. 6799 del 08/08/1987 (Rv. 455001 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - ESAME DEL MERITO - DEDUZIONE DELLA SOLA NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455001-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DISPOSITIVO (LETTURA DEL) - MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO IN UDIENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - ESAME DEL MERITO - DEDUZIONE DELLA SOLA NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 354, primo comma, e 161, secondo comma, cod. proc. civ., il giudice di appello anche nel caso di nullità per mancata lettura del dispositivo in udienza ai sensi del primo comma dell'art. 429 cod. proc. civ. (nel testo modificato dalla legge n. 533 del 1973), non può rimettere la causa al giudice di primo grado ma deve trattenerla per la decisione del merito, sempre che le relative questioni siano state debitamente e ritualmente dedotte, con la conseguenza che l'appello fondato esclusivamente sui motivi di nullità, senza contestuale gravame contro l'ingiustizia della sentenza di primo grado, deve essere dichiarato inammissibile oltreché per difetto di interesse, per non rispondenza al modello legale di impugnazione. (Conf 4844/83, mass n 429736; (Conf 472/83, mass n 425269; (Conf 4012/80, mass n 407922).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)