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Sez. 3, Sentenza n. 5561 del 30/10/1984 (Rv. 437231 - 01)

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - VENDITA IN BLOCCO DELL'EDIFICIO - CONDUTTORI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437231-01

LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO - IMMOBILI DESTINATI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - VENDITA IN BLOCCO DELL'EDIFICIO - CONDUTTORI DELLE SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - SPETTANZA - ESCLUSIONE.*

Nel caso di vendita in blocco di un intero edificio e comunque di un complesso immobiliare unitariamente locato, del quale facciano parte immobili locati ad uso diverso dall'abitazione, i conduttori di questi non hanno il diritto di prelazione e di riscatto previsti dagli artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, né sull'unità immobiliare oggetto del rispettivo rapporto locativo, né sull'intero complesso immobiliare, costituendo quest'ultimo un bene diverso dalle singole unità che lo compongono. (Conf 6256/83, mass n 431014; (Conf 2023/84, mass n 434089).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)