Sez. 3, Sentenza n. 6528 del 28/07/1987 (Rv. 454783 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA CASA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DI PRELAZIONE - TRASFERIMENTO DI AREA URBANA SOLO IN PARTE COPERTA DAL MANUFATTO LOCATO - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA CASA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - IMMOBILI DESTINATI AD USO NON ABITATIVO - DIRITTO DI PRELAZIONE - TRASFERIMENTO DI AREA URBANA SOLO IN PARTE COPERTA DAL MANUFATTO LOCATO - INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI PRELAZIONE.*
In caso di trasferimento a titolo oneroso di un'area urbana solo in parte coperta da un manufatto locato ad uso diverso da quello abitativo, il conduttore di quest'ultimo non ha alcun diritto di prelazione e di riscatto ex artt. 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, non sussistendo identità fra oggetto della vendita ed oggetto della locazione qualora l'intera area costituisce un'entità dotata di autonomia propria, per caratteristiche funzionali oggettive e per valore economico complessivo, rispetto alla porzione locata. (V 4409/86, mass n 447160; (V 3993/86, mass n 446812; (V 6382/85, mass n 443467; (V 5561/84, mass n 437231; (V 6256/83, mass n 431014).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)