Sez. U, Sentenza n. 3612 del 16/02/2007 (Rv. 595826 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Decorrenza del termine per l'azione disciplinare - Notizia del fatto formante oggetto dell'addebito - Sufficienza - Ritardo nella conoscenza - Rilevanza - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, ai fini del decorso del termine annuale di prescrizione di cui all'art.59, sesto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, ciò che rileva è la conoscenza dei fatti da parte dei titolari dell'azione disciplinare, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che detti fatti siano pervenuti "tardivamente" a conoscenza di uno dei titolari stessi, a causa di negligenza o scarso coordinamento tra gli apparati giudiziari.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST., Legge 03/01/1981 num. 1 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)