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Sez. 3, Sentenza n. 2775 del 02/08/1968 (Rv. 335403 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO - COMPRAVENDITA DI ERBA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1968-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335403-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO - COMPRAVENDITA DI ERBA - DIFFERENZE.*

E da considerarsi contratto di affitto di fondo pascolativo quello che abbia per finalita il godimento del fondo per la utilizzazione dei prodotti che da esso possono ricavarsi ed insieme per la utilizzazione, senza alcuna limitazione, dell'erba. Ricorre, invece, l'ipotesi della compravendita di erba qualora l'oggetto principale del contratto sia costituito dall'erba e l'uso del fondo rappresenti solo il mezzo per l'apprensione o utilizzazione della stessa entro i limiti di quantita o di tempo espressamente determinati. (V. 3306-58 2244-55 740-55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)