Sez. L, Sentenza n. 5815 del 10/11/1979 (Rv. 402470 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO - NOZIONI - DIFFERENZE.*
CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - AFFITTO DI FONDO PASCOLATIVO - NOZIONI - DIFFERENZE.*
Il tratto distintivo tra la compravendita delle erbe (contratto cosiddetto di pascipascolo) ed il contratto di affitto di fondo pascolativo sta nella circostanza che nell'uno - avente ad oggetto il trasferimento del prodotto per un canone determinato con riferimento alla quantita di erbe utilizzabili - l'uso del terreno non rappresenta altro che il mezzo per l'apprensione o l'utilizzo delle erbe entro i limiti di quantita e di tempo espressamente predeterminati; mentre nell'altro - avente ad oggetto diretto il godimento del fondo per un corrispettivo annuale o periodico che prescinde dal quantitativo di erba prodotto ed in concreto utilizzato - l'uso del terreno non e soggetto a limitazioni di sorta. (V 2775/68, mass n 335403; (Conf 1123/73, mass n 363614).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)