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Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 18/04/1973 (Rv. 363614 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DIFFERENZE - TEMPORANEO GODIMENTO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363614-01

CONTRATTI AGRARI - PASCOLO - VENDITA DELLE ERBE - DIFFERENZE - TEMPORANEO GODIMENTO DEL FONDO - IRRILEVANZA.*

Il contratto di vendita di erba si distingue dall'affitto di pascolo in quanto ha per oggetto il trasferimento del prodotto e non il godimento del fondo, sia che l'erba sia ceduta per un determinato corrispettivo fissandosi il termine entro il quale l'acquirente puo farla sua, sia che il proprietario riscuota un corrispettivo per ogni capo di bestiame che in concreto usufruisce del pascolo. La circostanza che il materiale godimento del fondo sia limitato per la natura stessa del terreno a pochi mesi per annata non esclude il rapporto di affitto, sempre che oggetto della convenzione sia il godimento del terreno ed il corrispettivo sia dovuto indipendentemente dal quantitativo di erba prodotta ed in concreto utilizzata. (V 2775/68, mass n 335403).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)