Sez. L, Sentenza n. 4474 del 27/07/1984 (Rv. 436367 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - SOPRAVVENUTA NEL CORSO DI UN GRADO DI MERITO DEL PROCESSO, PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - OMESSA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO AD OPERA DEL PROCURATORE DELLA PARTE - CONSEGUENZE SULLE ULTERIORI FASI E GRADI DEL GIUDIZIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - SOPRAVVENUTA NEL CORSO DI UN GRADO DI MERITO DEL PROCESSO, PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - OMESSA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO INTERRUTTIVO AD OPERA DEL PROCURATORE DELLA PARTE - CONSEGUENZE SULLE ULTERIORI FASI E GRADI DEL GIUDIZIO.*
La morte o la perdita di capacità della parte costituita, che sopravvengano nel corso di un grado di merito del processo, prima della chiusura della discussione, trovano regolamentazione nelle Disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ., senza alcuna possibilità di integrazione od interferenza sulla relativa disciplina dei principi che regolano gli effetti degli eventi medesimi se verificatisi in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale (quello successivo alla chiusura della discussione ed anteriore alla pubblicazione della sentenza, caratterizzato dall'irrilevanza di detti eventi, e quello di quiescenza del rapporto processuale, in attesa dell'eventuale fase d'impugnazione, regolato dall'art. 286 cod. proc. civ., con riguardo alla notificazione della sentenza, nonché dall'art. 328 cod. proc. civ., con riguardo all'interruzione o proroga dei termini d'impugnazione). Pertanto, in applicazione del citato art. 300 cod. proc. civ., qualora il procuratore della parte, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, l'avvenuta morte o perdita della capacità della parte da lui rappresentata, la posizione giuridica di questa resta stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattività del mandato alla lite, pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale mediante proposizione d'impugnazione, fino a quando, nel procedimento d'impugnazione, non si costituisca l'erede del defunto, od il rappresentante della parte divenuta incapace, ovvero il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi, dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il verificarsi di quegli eventi, ovvero, infine, in caso di contumacia, gli eventi stessi non vengano notificati o certificati dall'ufficiale giudiziario. Da tanto consegue che nel suddetto caso di decesso od incapacità della parte costituita, nel corso di un grado di merito e prima della chiusura della discussione, in difetto di dichiarazione o notificazione degli eventi ad opera del procuratore, l'atto d'impugnazione è validamente notificato presso il procuratore stesso, a norma dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., a prescindere da ogni questione sull'eventuale conoscenza aliunde di quegli eventi da parte del notificante. (Conf 1228/84, mass n 433371).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)