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Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003 (Rv. 568187 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Obbligazione solidale passiva - Effetti - Inscindibilità delle cause e litisconsorzio necessario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568187-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA

L'obbligazione solidale passiva - quale è quella che sussiste tra i corresponsabili di un incidente stradale (e le rispettive società assicuratrici) - non comporta, sul piano processuale, l'inscindibilità delle cause e non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l'intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)