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Sez. 3, Sentenza n. 26888 del 10/11/2008 (Rv. 605672 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Condebitori in solido - Litisconsorzio facoltativo - Cause scindibili - Configurabilità - Interruzione del processo per morte di una parte costituita - Mancata riassunzione verso gli eredi - Invalidità - Limiti - Valida riassunzione nei confronti delle altre parti - Conseguenze - Estinzione del processo - Limitatamente alla parte deceduta - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605672-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

In tema di litisconsorzio facoltativo con riguardo a cause scindibili - nella specie, proposte per l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria verso più condebitori solidali ai fini della liquidazione dei danni sul "quantum", dopo l'accertamento della simulazione assoluta di una locazione conclusa fra più soggetti da un lato ed altro soggetto, dall'altro, e la pronuncia di condanna generica dei primi al risarcimento - ove all'interruzione del processo per morte di uno dei predetti condebitori segua l'atto di riassunzione non effettuato nel termine previsto nei confronti dei suoi eredi ma validamente e tempestivamente eseguito solo nei riguardi degli altri coobbligati, il processo è validamente riassunto solo quanto ai rapporti processuali relativi a questi ultimi e si estingue, invece, limitatamente alla parte deceduta, in applicazione del principio di cui all'art.1306 cod. civ. per cui, in caso di rapporto plurisoggettivo solidale, sono possibili le azioni di un solo contitolare o verso un solo contitolare dirette a perseguire l'adempimento dell'obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)