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Sez. 1, Sentenza n. 5485 del 04/06/1999 (Rv. 527040 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Dipendente statale collocato a riposo prima del primo gennaio 1974 - Liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto della cessazione del servizio - Riliquidazione da parte dell'E.N.P.A.S. successivamente al primo gennaio 1974 - Trattenute a titolo di imposta di ricchezza mobile e complementare - Effettuate in entrambi i casi - Domanda di rimborso del dipendente - Pagamenti anteriori al 1 gennaio 1974 - Termine ex art. 171 del d.P.R. n. 645 del 1958 - Applicabilità - Pagamenti successivi a detta data - Termine ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527040-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

Con riferimento all'indennità di buonuscita di un dipendente statale collocato a riposo anteriormente al 1.ò gennaio 1974, liquidata una prima volta all'atto della cessazione del servizio (e precisamente nel 1973) e poi riliquidata dall'E.N.P.A.S. nel 1981, previo versamento nell'uno e nell'altro caso dell'imposta di ricchezza mobile e complementare alla stregua del d.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645, la domanda avanzata dal dipendente per ottenere il rimborso del tributo in conformità ai più favorevoli criteri risultanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 11 novembre 1987 n. 400, quanto al pagamento conseguente alla riliquidazione (in ordine al quale non potevano trovare applicazione gli artt. 4 e 5 della legge n. 482 del 1985, riferibili all'I.R.P.E.F.), è soggetta, essendo esso successivo al primo gennaio 1974 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 602 del 1973), al termine di decadenza di cui all'art. 38, secondo comma del detto d.P.R. (che decorre da detto pagamento), poiché il versamento dell'imposta venne eseguito dall'E.N.P.A.S. come sostituto d'imposta e, dunque, integrò un'ipotesi di versamento diretto, disciplinata come tale dal citato art. 38, e non già un'ipotesi di ritenuta diretta (disciplinata dall'art. 37 dello stesso d.P.R.). Quanto al pagamento conseguito all'atto della cessazione del servizio, cioè allorquando non vigeva il citato art. 38, la domanda di rimborso deve reputarsi soggetta al termine decadenziale di sei mesi dalla data del versamento già previsto dall'art. 171 del suddetto d.P.R. n. 645 del 1958.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 171, Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)