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Sez. 1, Sentenza n. 5560 del 07/06/1999 (Rv. 527122 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Dipendente della Banca d'Italia collocato a riposo prima dell'1 gennaio 1974 - Indennità di buonuscita - Assoggettamento a trattenuta a titolo di imposta di ricchezza mobile e complementare - Domanda di rimborso del dipendente - In base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 400 del 1987 - Pagamenti anteriori all'1 gennaio 1974 - Termine di decadenza ex art. 171 d.P.R. n. 645 del 1958 - Applicabilità - Pagamenti successivi all'1 gennaio 1974 - Termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527122-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

Con riferimento all'indennità di buonuscita, riconosciuta ad un dipendente della Banca d'Italia, collocato a riposo anteriormente all'1 gennaio 1974, ed assoggettata a trattenuta a titolo di versamento dell'imposta di ricchezza mobile e complementare alla stregua del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, la domanda, avanzata dal dipendente per ottenere il rimborso del tributo in conformità ai più favorevoli criteri risultanti dall'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 11 novembre 1987 n. 400, è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 38, secondo comma del d.P.R. n. 602 del 1973, quanto ai pagamenti di detta indennità (ed alla relativa trattenuta a titolo di imposta) effettuati successivamente all'1 gennaio 1974 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 602 del 1973), ai quali non trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della l. n. 482 del 1985 (riferibili all'I.R.P.E.F.). Infatti, essendo la Banca d'Italia un datore di lavoro che versò direttamente alle Sezioni di Tesoreria Provinciale il dovuto ex art.3 del detto d.P.R. e non un'amministrazione dello Stato, sussiste in tale caso un'ipotesi di versamento diretto da parte di un sostituto d'imposta, come tale riconducibile al suddetto art. 38, e non già un'ipotesi di ritenuta diretta (soggetta all'art. 37 dello stesso d.P.R.). La suddetta domanda, quanto ai pagamenti effettuati anteriormente all'1 gennaio 1974, cioè prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 602 del 1973, deve reputarsi soggetta al termine decadenziale di sei mesi dalla data del versamento, già previsto dall'art. 171 del suddetto d.P.R. n. 645 del 1958.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 171, Decr. Pres. Rep. 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)