Sez. U, Sentenza n. 165 del 19/03/1999 (Rv. 524302 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Revisione prezzi - Riparto di giurisdizione - Riconoscimento del diritto alla revisione - Atti idonei a configurarlo - Provvedimento assunto dal Sindaco e dalla Giunta municipale in via di urgenza senza ratifica del Consiglio Comunale - Idoneità - Esclusione - Riconoscimento implicito - Nozione - Portata - Mera indicazione delle spettanze a titolo di revisione contenuta nella relazione di accompagnamento del conto finale e nel certificato di ultimazione dei lavori- Idoneità - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
Ai fini del riparto di giurisdizione in tema di controversie relative a contratti di appalto pubblico aventi ad oggetto la revisione dei prezzi, non può assurgere a valido ed efficace riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla revisione (fondante - in quanto tale - la giurisdizione del giudice ordinario) il provvedimento pur espressamente attributivo della revisione stessa, adottato dal Sindaco e dalla Giunta municipale in via d'urgenza, ove la delibera non sia stata ratificata dal Consiglio Comunale. Ai fini - poi - del cosiddetto riconoscimento implicito di un tal diritto alla revisione, esso può configurarsi solo in presenza di comportamenti che, in tanto possano essere assunti, in quanto - per lo meno secondo la prospettiva normativa - siano stati preceduti dall'esercizio positivo del potere discrezionale in ordine alla concessione della revisione (ad esempio, il pagamento di acconti sul futuro compenso revisionale). In un tale ordine prospettico si rivela del tutto inidonea l'indicazione delle spettanze a titolo di revisione contenuta nella relazione di accompagnamento del conto finale e nel certificato di ultimazione dei lavori.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501, Legge 10/12/1981 num. 741 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)