Sez. 6, Sentenza n. 40287 del 28/10/2008 Cc. (dep. 29/10/2008) Rv. 241519 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reato commesso in parte all'estero - Giurisdizione del giudice italiano - Accordo per la commissione di reati integralmente realizzati all'estero - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di mandato di arresto europeo.
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Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che se pur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (In applicazione di tale principio, la Corte, in tema di mandato di arresto europeo, ha ritenuto commesso in parte nello Stato il reato di partecipazione al reato associativo contestato ad alcuni correi che dall'Italia avevano mantenuto contatti telefonici con l'organizzazione criminosa la cui struttura e operatività erano radicate all'estero).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. P CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)