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Sez. 1, Sentenza n. 11360 del 16/10/1984 Ud. (dep. 21/12/1984) Rv. 167201 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - COMPITO ISTITUZIONALE DELLA CORTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1984-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167201-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - COMPITO ISTITUZIONALE DELLA CORTE - CONSEGUENZE.*

Rientra nei compiti istituzionali della Corte di Cassazione la precisazione del "nomen iuris" spettante al fatto contestato, pur se risultante più grave, con conseguente rettificazione della motivazione della sentenza gravata, fermo restando il limite costituito - quando manchi l'impugnazione del pubblico ministero - dal divieto della "reformatio in peius" in ordine alla entità ed alla qualità della sanzione inflitta ed ai benefici concessi dal giudice del merito. (V mass n 159392; (V mass n 159391; (V mass n 159356).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)