Sez. 2, Sentenza n. 3747 del 03/07/1979 (Rv. 400178 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - IMPLICITA AFFERMAZIONE DELLA INCOMPETENZA PER MATERIA - DECISIONE DEL SECONDO GIUDICE CIRCA LA SPETTANZA DELLA COMPETENZA PER MATERIA AL PRIMO GIUDICE - CONFLITTO NEGATIVO - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA PER VALORE - IMPLICITA AFFERMAZIONE DELLA INCOMPETENZA PER MATERIA - DECISIONE DEL SECONDO GIUDICE CIRCA LA SPETTANZA DELLA COMPETENZA PER MATERIA AL PRIMO GIUDICE - CONFLITTO NEGATIVO - SUSSISTENZA - REGOLAMENTO D'UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
La dichiarazione di incompetenza per valore presuppone necessariamente la soluzione in senso negativo, da parte del medesimo giudice, della questione circa la sua Competenza inderogabile per materia. Pertanto, la decisione del secondo giudice il quale rileva che la Competenza spetta ratione materiae al primo, pone in essere un conflitto negativo di Competenza per materia che giustifica la richiesta di ufficio del regolamento di Competenza. (Conf 602/75, mass n 373918).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)