Sez. 1, Sentenza n. 1246 del 09/06/1983 Cc. (dep. 14/06/1983) Rv. 159500 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - NATURA DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE - INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO - OPERATIVITÀ - LIMITI.*
Il principio della intangibilità del giudicato S'estende ai provvedimenti definitivi in tema di prevenzione, data la natura giurisdizionale del relativo procedimento, operando in relazione alle situazioni oggettive, consacrate in quei provvedimenti, senza precludere il promovimento di altro procedimento avente ad oggetto l'esame di nuove e diverse circostanze successivamente emerse. (Conf mass n 153648).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)