Sez. 3, Sentenza n. 13071 del 05/06/2007 (Rv. 597599 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione determinativo delle modalità di detti obblighi - Funzione - Natura giuridica - Regime di impugnabilità - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
L'ordinanza, con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., determina le modalità dell'esecuzione forzata di una sentenza per violazione di un obbligo di fare o di non fare, si caratterizza come un provvedimento con il quale vengono fissate le regole dello svolgimento del procedimento esecutivo e, quindi, non attiene al diritto della parte di procedere all'esecuzione, bensì ai modi con cui questa deve essere condotta. Conseguentemente, non trattandosi di provvedimento impugnabile con i mezzi ordinari, esso è, invece, soggetto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che è decisa con sentenza impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo dichiarata dalla legge come non impugnabile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 3, Legge 24/02/2006 num. 52 art. 15 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)