Sez. 3, Sentenza n. 8267 del 10/10/1994 (Rv. 488050 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - IN GENERE | Nuove costruzioni ed aree di pertinenza di esse - Aree per parcheggio - Natura - Oggetto di separati atti e rapporti giuridici - Ammissibilità - Permanenza del vincolo pubblicistico - Necessità.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - IN GENERE
Le aree di parcheggio che, a norma dell'art. 18 della legge n. 765 del 1967, devono essere riservate nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse e che, a norma dell'art. 26 della legge n. 47 del 1985, costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817 e seguenti cod. proc. civ., possono essere soggetto di separati atti e rapporti giuridici - fermo restando il menzionato vincolo pubblicistico -, in quanto la pertinenza, anche se gravata da un diritto reale a favore di terzi, continua ad assolvere la propria funzione accessoria esclusivamente a vantaggio della cosa principale.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)