Sez. 2, Sentenza n. 5180 del 09/05/1991 (Rv. 472075 - 01)
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - In genere | Nuove costruzioni ed aree di pertinenza delle costruzioni stesse - Spazio per parcheggi - Vincolo pubblicistico di destinazione - Derogabilità - Divieto - Entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - Influenze - Esclusione.
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - In genere
L'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765 il quale prescrive che nelle nuove costruzioni e nelle aree di pertinenza delle stesse debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, pone un vincolo pubblicistico di destinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi stessi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa. Tale principio è rimasto immutato anche dopo l'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 26, ultimo comma, nello stabilire che gli spazi in questione costituiscono pertinenze delle costruzioni ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 cod. civ., non ha portata innovativa, ma ribadisce soltanto che anche se le aree di parcheggio possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici, il vincolo non può venire meno, in quanto la pertinenza, anche se gravata da un diritto reale a favore di terzi, continua ad assolvere la propria funzione accessoria esclusivamente a vantaggio della cosa principale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)