Sez. 3, Sentenza n. 160 del 05/01/2005 (Rv. 579086 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Spazi ed aree private aperte all'utilizzazione di vincoli - Strada poderale aperta alla circolazione anche non privata - Obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile - Sussistenza - Fattispecie anteriori al D.Lgs. 285 del 1992.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
In tema di circolazione stradale, sussiste l'obbligo dell'assicurazione per la r.c.a. per i veicoli circolanti su strada privata aperta all'utilizzazione di veicoli, a prescindere dalla qualificazione giuridica della medesima da parte degli enti proprietari o degli strumenti urbanistici. (Principio emesso con riferimento a strada poderale di uso non esclusivamente privato, in relazione ad incidente stradale avvenuto nel 1987, anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. N. 285 del 1992, che all'art. 3 definisce la strada poderale come strada privata fuori dei centri abitati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)