Sez. 2, Sentenza n. 22293 del 26/11/2004 (Rv. 578355 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Impugnazione della sentenza di primo grado - Notifica presso il procuratore domiciliatario, dopo la cancellazione dall'albo - Conseguenze - Inesistenza - Configurabilità - Esclusione - Nullità sanabile "ex tunc" - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
La notificazione dell'impugnazione della sentenza di primo grado effettuata mediante consegna al domicilio eletto dai destinatari presso il domiciliatario nominato anche loro procuratore, ma cancellatosi dall'albo nel corso del giudizio di primo grado e sostituito da altro difensore, risultando eseguita presso soggetto e luogo aventi un riferimento certo con i destinatari dell'atto notificando con consegna del medesimo a soggetto trovato nello studio del professionista ed incaricato di ricevere gli atti, non è inesistente, bensì affetta da nullità sanabile "ex tunc", in virtù della costituzione degli appellati-destinatari, pur se avvenuta dopo il decorso del termine d'impugnazione di cui all'art. 327 cod.proc. civ., con conseguente inutilità di una nuova notificazione ex art. 291 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)