Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 29/03/2006 (Rv. 588129 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Omesso avviso dell'inizio delle operazioni - Incidenza sulla garanzia del contraddittorio - Nullità relativa - Sanatoria - Condizione.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso avviso dell'inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell'art. 91 disp. att. cod. proc. civ., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell'ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)