Sez. 2, Sentenza n. 6008 del 22/11/1984 (Rv. 437675 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*
Il dolo processuale revocatorio consiste in artifizi e raggiri idonei a paralizzare la difesa avversaria o a impedire lo accertamento della verità o a determinare l'errore del giudice, per cui non può ravvisarsi nel semplice mendacio o nella falsa allegazione di una situazione processuale, che non possa essere contestata dalla controparte rimasta contumace, tanto più quando tale situazione (nella specie il difetto di integrazione del contraddittorio) sia accertabile da parte del giudice attraverso il controllo degli Atti di causa. (V 2299/84, mass n 434343; (Conf 3768/83, mass n 428676; (Conf 1418/82, mass n 419244).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)