Sez. 5, Sentenza n. 31966 del 26/06/2001 Ud. (dep. 27/08/2001) Rv. 220233 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Revoca - Richiesta formulata dall'imputato nel dibattimento in appello - Possibilità.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La sospensione condizionale della pena può essere revocata dal giudice di secondo grado, senza che ciò integri violazione del divieto della "reformatio in pejus", non solo quando esista sul punto appello del pubblico ministero, ma anche quando la richiesta sia stata formulata nel dibattimento dall'imputato che dimostri in concreto di avervi interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)