Sez. 3, Sentenza n. 2704 del 10/02/2005 (Rv. 580010 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE | Ricorso privo dell'indicazione dei motivi o di taluno degli elementi prescritti - Atto successivamente notificato a modifica o a integrazione del primo - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso nei termini - Ammissibilità - Proposizione di due ricorsi - In successione fra loro - Ammissibilità e validità del primo - Conseguenze - Inammissibilità del secondo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE
A norma dell'art. 366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, con unico atto avente i requisiti di forma e di contenuto indicati in detta disposizione, con la conseguenza che è inammissibile un nuovo atto successivamente notificato a modifica o ad integrazione del primo, sia se concerna l'indicazione dei motivi, ostandovi il principio della consumazione dell'impugnazione, sia se tendente a colmare la mancanza di taluno degli elementi prescritti, essendo possibile la proposizione di un nuovo ricorso (ove non siano decorsi i termini dell'impugnazione) solo in sostituzione - non ad integrazione, nè a correzione - di un ricorso viziato ma non ancora dichiarato inammissibile.(Sulla base di tale principio la Suprema Corte, in un caso in cui erano stati proposti due ricorsi entrambi tempestivi in date successive, constatata l'ammissibilità e validità del primo, ha dichiarato l'inammissibilità del secondo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)