Sez. 3, Sentenza n. 5801 del 28/06/1997 (Rv. 505547 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE | Negozio astratto - Conseguenze.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE
Poiché l' espromissione è disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale (art. 1272, secondo comma, cod. civ.); dall' altro, la prova della mancanza di causa dell' assunzione dell' obbligo, incombe sull'espromettente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)