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Sez. 3, Sentenza n. 5801 del 28/06/1997 (Rv. 505547 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE | Negozio astratto - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505547-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE

Poiché l' espromissione è disciplinata come negozio astratto tra espromittente e creditore, da un lato non sono opponibili al creditore le eccezioni derivanti dal rapporto tra quegli e il debitore principale (art. 1272, secondo comma, cod. civ.); dall' altro, la prova della mancanza di causa dell' assunzione dell' obbligo, incombe sull'espromettente, mentre non rilevano i motivi che lo hanno indotto ad obbligarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1272, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)