diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2997 del 16/04/1988 (Rv. 458549 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE ASSUNTA DAL TERZO - RAPPORTI CON L'OBBLIGAZIONE ASSUNTA DAL DEBITORE ORIGINARIO.*
Stato
decisa il 1988-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458549-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE - OBBLIGAZIONE ASSUNTA DAL TERZO - RAPPORTI CON L'OBBLIGAZIONE ASSUNTA DAL DEBITORE ORIGINARIO.*

Il negozio di espromissione si caratterizza per la spontaneità dell'intervento del terzo senza che il debitore originario ne sia parte, consistendo in una stipulazione tra il creditore ed il terzo con la conseguenza che l'Obbligo da questi assunto nei confronti del creditore ha una propria individualità giuridica e non necessita di alcuna ulteriore giustificazione. Pertanto, l'obbligazione assunta dal terzo, ove il contrario non risulti dalla dichiarazione espromissoria, è del tutto svincolata dai rapporti esistenti con il debitore originario, il quale è estraneo alla stipulazione, onde non sono opponibili al creditore eccezioni non fondate sul rapporto di espromissione. (V 2525/76, mass n 381323; (V 3053/73, mass n 366784; (V 1324/69, mass n 340016; (V 3496/68, mass n 336644).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)