Sez. 5, Sentenza n. 36855 del 07/07/2016 Cc. (dep. 05/09/2016) Rv. 268322 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Dichiarazione di assenza - Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio - Partecipazione del difensore d'ufficio al giudizio - Applicabilità dell'art. 625 ter cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
La rescissione del giudicato ex art. 625 ter cod. proc. pen. non si applica al caso in cui l'imputato sia stato dichiarato assente avendo eletto domicilio presso il difensore d'ufficio, poiché, ai sensi degli artt. 420 bis, commi 2 e 3, e 175, comma secondo, cod. proc. pen., dall'elezione di domicilio deriva una presunzione di conoscenza del processo che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato, sul quale grava l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)