Sez. 2, Sentenza n. 14787 del 25/01/2017 Cc. (dep. 24/03/2017) Rv. 269554 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Requisiti - Presupposto dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo - Individuazione - Onere di diligenza dell'imputato generato dalla conoscenza del processo - Sussistenza - Mancato adempimento dell'onere di diligenza - Configurabilità del presupposto - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, sussiste una colpevole mancata conoscenza del processo, preclusiva del ricorso di cui all'art. 625 ter cod. proc. pen., in tutti i casi in cui l'imputato non abbia adempiuto agli oneri di diligenza generati dalla conoscenza dell'esistenza del processo, seppure in una fase iniziale, desumibile dalla elezione di domicilio, dalla nomina di un difensore di fiducia, ovvero dall'applicazione di una misura precautelare o cautelare, ovvero dal ricevimento personale della notifica dell'avviso di udienza. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che sussistesse tale ignoranza incolpevole che giustificasse la invocata rescissione, nell'ipotesi in cui, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia domiciliatario, l'imputata, arrestata in flagranza, non provvedeva alla nomina di un diverso difensore, né al mutamento del luogo di elezione del domicilio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)