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Sez. 1, Sentenza n. 30306 del 09/05/2003 Cc. (dep. 18/07/2003) Rv. 226183 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Competizioni sportive - Provvedimento del questore a norma dell'art. 6 legge n. 401 del 1989 - Motivazione congrua - Convalida del giudice - Motivazione "per relationem" a quello del questore - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226183-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Qualora il provvedimento del questore che imponga l'obbligo di comparizione personale nell'ufficio o comando di polizia competente, a soggetto destinatario di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (art. 6, comma 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. modd.) sia congruamente motivato con riferimento alle ragioni di necessità e urgenza imposte dall'art. 13, comma terzo, Cost. e ai fatti addebitabile, è legittima la convalida del g.i.p. motivata "per relationem" al provvedimento del questore. (V. Corte cost., 4 dicembre 2002 n. 512).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 20/08/2001 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 20/08/2001 num. 377 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)