Sez. 3, Sentenza n. 4756 del 13/05/1999 (Rv. 526295 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE | Denuncia di successione e pagamento della relativa imposta - Accettazione tacita dell'eredità - Configurabilità - Esclusione - Valore indiziario - Sussistenza.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE
La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, che di per sè non denotano in modo univoco la volontà di accettare, l'eredità e rientrano tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ.. Ciò; peraltro, non è escluso che gli atti in questione costituiscano elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)