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Sez. 2, Sentenza n. 178 del 12/01/1996 (Rv. 495330 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE | Denuncia di successioni e pagamento della relativa imposta - Accettazione tacita - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495330-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - MODI - TACITA - IN GENERE

L'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 cod.civ. non può desumersi dalla denunzia di successione e dal pagamento della relativa imposta trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni e caratterizzati da scopi conservativi, che di per se non denotano in maniera univoca la volontà di accettare. 1

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)