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Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 18/05/1995 (Rv. 492323 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE (PURA E SEMPLICE) | Denuncia di successione e pagamento della relativa imposta - Accettazione tacita dell'eredità - Esclusione - Ricorso alla commissione tributaria contro l'accertamento di maggior valore e successiva stipulazione di un concordato- Configurabilità.
Stato
decisa il 1995-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492323-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ - IN GENERE (PURA E SEMPLICE)

La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita della eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ.; implicano, invece, accettazione tacita dell'eredità il ricorso alla Commissione tributaria contro l'avviso di accertamento del maggior valore notificato dall'Amministrazione Finanziaria e a successiva stipulazione di un concordato per la definizione della controversia perché questi atti, indipendentemente dalla specifiche intenzioni del chiamato alla eredità, non sono meramente conservativi ma tendono alla definitiva soluzione della questione fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 460, Cod. Civ. art. 476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)